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L’infortunio sul lavoro avvenuto in trasferta

Lavoro

L’INAIL si è pronunciato nel 2013 sul tema dell’infortunio sul lavoro durante le trasferte con la circolare n. 52, rilevando come ci siano delle differenze sostanziali tra le modalità del lavoro svolto nella sede abituale e in trasferta. 

L’infortunio sul lavoro avvenuto in trasferte

La circolare evidenzia in particolare i rischi legati agli spostamenti e alla permanenza in albergo del lavoratore.

Nella sede abituale di lavoro il dipendente ha la libertà e la facoltà di decidere dove stabilire la propria abitazione e con quali modalità e mezzi spostarsi per raggiungere la sede di lavoro. Queste modalità, salvo eccezioni, non sono imposte dal datore di lavoro ma da scelte di vita del lavoratore stesso.

Quando il lavoratore presta la propria attività in trasferta, al contrario, è tenuto ad adeguarsi alle logiche organizzative previste dal datore di lavoro. Questo lo mette in una diversa posizione, in quanto non ha il controllo delle condizioni di rischio alle quali è sottoposto.

Ogni evento occorso in trasferta è indennizzabile come infortunio sul lavoro

“La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione” Circolare 52/2013.

Il lavoratore è praticamente considerato in servizio in ogni momento in cui si trova in trasferta, anche al di fuori dell’orario di lavoro e quando non si trova nel luogo di svolgimento dell’attività.

Ci sono solo due eccezioni

L’infortunio non è indennizzabile quando:

  • Avviene nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame con la prestazione lavorativa. Pensiamo alle attività sportive, di svago o turistiche svolte nel tempo libero del lavoratore, dipendenti da sua scelta personale.
  • In caso di rischio “elettivo”, cioè quando il lavoratore sceglie autonomamente di correre un rischio irragionevole, non collegato né funzionale con l’attività lavorativa. E’ il caso ad esempio di attività temerarie o sconsiderate.

Non spetta al datore di lavoro giudicare se l’infortunio è indennizzabile

La ricezione del certificato di infortunio obbliga il datore di lavoro a presentare la denuncia all’INAIL, indipendentemente dagli aspetti sostanziali. Sarà poi compito dell’istituto effettuare gli accertamenti del caso per valutare se indennizzare il lavoratore.

Il certificato d’infortunio, quale documento?

Nell’articolo pubblicato su www.tradecube.it riguardo a questo tema abbiamo illustrato le attività da svolgere in caso di infortunio sul lavoro nella UE/SEE e Svizzera. In particolare, in questi casi, deve essere richiesto all’INAIL in Italia il certificato PD DA1 che, consegnato alla struttura sanitaria, ha l’obiettivo di fare in modo che venga rilasciato un certificato d’infortunio e che la pratica venga correttamente avviata.

Quando l’infortunio avviene in un paese extra UE, non sempre è facile ottenere un certificato in una lingua comprensibile che riporti i dati minimi necessari, quali (solo a titolo esemplificativo) i dettagli della struttura o del medico, i dati anagrafici del dipendente, il luogo e la data dell’infortunio, i giorni di prognosi, ecc.

Non riuscendo a ottenere la documentazione si potrà rendere necessario l’intervento delle autorità locali o delle autorità consolari.

Foto di New Ruby Hospital su Unsplash

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