Il contratto di appalto, come previsto dall’art. 1655 del codice civile, è una tipica prestazione di servizio.
Ma quando siamo in presenza di un contratto d’appalto? Se pensiamo al contratto per la ristrutturazione o costruzione di un immobile non abbiamo alcun dubbio.
Ma se il contratto riguardasse un arredamento su misura o la fabbricazione di un macchinario?
Trattasi di operazioni che prevedono una fase importante di progettazione, svolta sulla base delle esigenze e richieste del cliente, alla quale segue una fase di realizzazione, che include generalmente componenti su misura o personalizzati.
L’operazione si conclude generalmente con l’installazione, la messa in opera o avviamento e il collaudo, con il quale il cliente accetta il bene e le sue performance.
Questi casi devono essere esaminati attentamente in relazione alle loro specificità facendo particolare attenzione alla parte documentale.
I documenti devono riflettere la volontà delle parti
In caso di verifica un peso importante viene dato alla volontà delle parti. L’oggetto del contratto o dell’accordo è rappresentato da un obbligo di fare, oppure da un obbligo di dare?
Le verifiche fiscali e le revisioni contabili si basano prevalentemente sui documenti, che devono esprimere in modo coerente la volontà dei soggetti coinvolti.
Ad esempio, se il DDT riportasse “vendita”, a fronte di un contratto d’appalto, e sulla fattura venisse indicato “fornitura e posa”, sarà molto difficile giustificare il comportamento adottato a livello fiscale e di bilancio. I documenti incongruentinon permettono infatti di stabilire senza ombra di dubbio quale tipo di obbligazione (di dare oppure di fare) fosse stato concordato all’origine.
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